Art. 1442 c.c. — Prescrizione
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[1]L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
[2]Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta'.
[3]Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
[4]L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva