Art. 1483 c.c. — Evizione totale della cosa
[1]Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore e' tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479.
[2]Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale e' evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva