Art. 2048 c.c.
Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
[1]Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
[2]I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
[3]Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva