Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici - Inserimento nell'apparato organizzativo della P.A. - Conseguenze - Responsabilità dell'ente concedente ex art. 2049 c.c..
L'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario.
Cass. civ. n. 3654/2026Sez. 3Rv. 677813-01
Precedenti: 647950-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Risarcimento danni da infortunio sul lavoro - Transazione tra il lavoratore e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Anche a favore di terzi - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Limiti.
In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".
Cass. civ. n. 34619/2025Sez. LRv. 677192-01
Riguarda ancheart. 1411 Codice civileart. 1965 Codice civileart. 2113 Codice civileart. 2087 Codice civile
Precedenti: 664230-01, 662157-01, 676964-01
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Risarcimenti punitivi - Ontologica compatibilità con l’ordinamento italiano - Sussistenza - Riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia - Condizioni – Fattispecie Il riconoscimento nell'ordinamento italiano di una sentenza straniera non contrasta con l'ordine pubblico a condizione che sia resa su basi normative che garantiscono la corretta instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, la tipicità delle ipotesi di condanna e la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, di talché non è incompatibile il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga un risarcimenti punitivo, atteso che la responsabilità civile può assolvere, unitamente alla funzione compensativa-ristorativa, anche una funzione deterrente e dissuasiva.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).
Cass. civ. n. 31244/2025Sez. 1Rv. 676315-01
Riguarda ancheart. 23 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 25 Costituzioneart. 2043 Codice civileart. 16 Diritto internazionale privatoart. 64 Diritto internazionale privatoe altri 1
Precedenti: 666346-01, 667264-03, 660971-03, 644914-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI Responsabilità solidale fondata sulla concorrente condotta colposa dei danneggianti - Regresso integrale tra condebitori - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.
Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Cass. civ. n. 29755/2025Sez. 3Rv. 676884-02
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2054 Codice civile
Precedenti: 674651-02, 669802-02, 670765-03
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI Concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. - Responsabilità per fatto degli ausiliari - Applicabilità - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari). 110 <!-- pag. 111 -->
Cass. civ. n. 26575/2025Sez. LRv. 676769-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 1228 Codice civileart. 2048 Codice civile
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c. - Giudizio di impugnazione - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. 235 <!-- pag. 236 --> Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Cass. civ. n. 21924/2025Sez. 3Rv. 675850-01
Riguarda ancheart. 1292 Codice civileart. 459 Codice civileart. 519 Codice civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 666485-02, 650428-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Pubblica Amministrazione - Condotte illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Condizioni. · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.
Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente, anche quando questo ha approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.
Cass. civ. n. 20141/2025Sez. 3Rv. 675435-01
Riguarda ancheart. 28 Costituzione
Precedenti: 646017-01, 654026-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Abusi sessuali commessi a scuola da un insegnante - Responsabilità civile della P.A. ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere. · RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.
Sussiste la responsabilità civile della P.A. (nella specie, del Ministero dell'Istruzione e del Merito) ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi ai danni di minori da parte di un insegnante durante le attività didattiche, perché tali condotte, ancorché opposte rispetto ai fini istituzionali dell'ente, sono legate da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte e rispetto a queste non costituiscono un'anomalia del tutto imprevedibile, tale cioè da esentare l'Amministrazione dal dovere di adottare le adeguate misure di prevenzione e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio conseguente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Ministero per gli abusi e le violenze sessuali, definitivamente accertati in sede penale, compiuti ai danni di alcuni allievi di scuola media da parte di un docente di educazione musicale, nelle ore di lezione e nel corso di una gita scolastica).
Cass. civ. n. 11614/2025Sez. 3Rv. 674875-01
Riguarda ancheart. 28 Costituzione
Precedenti: 654026-01
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità dell'intermediario finanziario - Condotte agevolatrici del danneggiato caratterizzate da anomalia - Valutazione del giudice - Conseguenze - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).
Cass. civ. n. 11240/2025Sez. 1Rv. 674523-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 31 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Precedenti: 631111-01, 672891-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Corresponsabilità di tre soggetti - Citazione in giudizio solo di due - Condanna solidale al risarcimento dei danni in una percentuale inferiore al 100% - Limiti della condanna per i due soggetti evocati in giudizio - Rapporti interni. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.
La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).
Cass. civ. n. 11290/2025Sez. 3Rv. 674666-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1228 Codice civile
Precedenti: 669530-03
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto - Titolo di responsabilità diverso per i vari coobbligati - Regresso da (o contro il) responsabile oggettivo - Questio iuris della sussistenza del diritto di regresso e questio mixta iuri ac facti della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria - Distinzione - Necessità. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.
Cass. civ. n. 10511/2025Sez. 3Rv. 674651-02
Riguarda ancheart. 1299 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 28 Costituzione
Precedenti: 674218-02, 670765-03
Responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ., nel processo penale, di associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono per le competizioni – Sussistenza – Condizioni.
La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito.
Cass. pen. n. 12258/2026Sez. 5documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).