Art. 236 c.c.Atto di nascita e possesso di stato

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[1]La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

[2]Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art236 · fonte su Normattiva