Art. 237 c.c.Fatti costitutivi del possesso di stato

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[1]Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

[2]((In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.))

Testo vigente dal 7 febbraio 2014 al 29 dicembre 2016 · versione 262 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art237 · fonte su Normattiva