Art. 2475 c.c.Amministrazione della societa'

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[1]La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza di ciascun socio;
  • 2)la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 3)l'oggetto sociale;
  • 4)l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
  • 5)la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
  • 6)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  • 7)il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
  • 8)il numero dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
  • 9)la durata della societa'.

[2]Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2331 primo e secondo comma, 2332 e 2341.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2475 · fonte su Normattiva