Art. 2475 c.c. — Amministrazione della societa'
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[1]Costituzione
[2]La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:
- 1)il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2)la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
- 3)l'oggetto sociale;
- 4)l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5)la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
- 6)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 7)il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
- 8)il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2488;
- 9)la durata della societa'.
- 10)l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'.
[4]La societa' puo' essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della sua iscrizione e' responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287
3Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice."
Testo vigente dal 18 aprile 1993 al 9 dicembre 2000 · versione 111 su Normattiva