Art. 2943 c.c.Interruzione da parte del titolare

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[1]La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

[2]E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

[3]L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.

[4]La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2943 · fonte su Normattiva