Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Termine ex art. 2947, comma 3, c.c. - Disciplina vigente alla data del fatto - Modifiche successive - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).
Cass. civ. n. 2420/2026Sez. 3Rv. 677826-01
Riguarda ancheart. 157 Codice penaleart. 2 Codice penaleart. 589 Codice penale
Precedenti: 672926-01, 676129-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio - Prescrizione - Decorrenza - Dies a quo - Individuazione - Criteri. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da 44 <!-- pag. 45 --> omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.
Cass. civ. n. 33803/2025Sez. 1Rv. 676402-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 673604-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danno da incolpevole affidamento su atto ampliativo illegittimo annullato in autotutela - Prescrizione - Decorrenza - Definitivo accertamento giudiziale della legittimità dell'annullamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incolpevole affidamento su un atto amministrativo ampliativo successivamente annullato in autotutela decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di tale annullamento e non già da quello del definitivo accertamento giudiziale della relativa legittimità, risiedendo il fondamento della domanda non già nell'illegittimità di tale ultimo provvedimento bensì in quella dell'originario atto ampliativo, sintomatica della scorrettezza del contegno della P.A..
Cass. civ. n. 27856/2025Sez. 3Rv. 676608-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 666882-01, 661286-01, 675786-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Eccezione di prescrizione estintiva - Elementi costitutivi - Oneri dell'eccipiente - Contenuto - Indicazione della durata della prescrizione applicabile - Esclusione - Fattispecie. 59 <!-- pag. 60 --> Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).
Cass. civ. n. 25119/2025Sez. 3Rv. 676432-01
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2938 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 676141-01, 662611-01, 556223-01
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da somministrazione di talidomide - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della l. n. 229 del 2005 - Rilevanza - Decorrenza del termine prescrizionale da data anteriore - Onere probatorio del danneggiante - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva collocato temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute). 264 <!-- pag. 265 -->
Cass. civ. n. 24026/2025Sez. 3Rv. 676131-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2 legge 244/2007
Precedenti: 670019-01, 664459-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Danni da emotrasfusione - Morte - Aggravamento della patologia contratta - Esclusione - Evento autonomo - Configurabilità - Danno da perdita del rapporto parentale - Termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. - Decorrenza - Morte verificatasi dopo l’entrata in vigore della l. n. 251 del 2005 - Conseguenze - Durata del termine di prescrizione.
In caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio per la perdita del rapporto parentale ex art. 2947, comma 3, c.c; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo.
Cass. civ. n. 23745/2025Sez. 3Rv. 676129-01
Riguarda ancheart. 157 Codice penaleart. 589 Codice penaleart. 2 Codice penale
Precedenti: 672926-01
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 - Fatti anteriori al 1° gennaio 2012 - Applicabilità - Condizioni - Interruzione della prescrizione dopo la suddetta data - Termine applicabile - Fattispecie. · PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.
In ossequio al disposto dell'art. 252 disp.att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente abbia una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento azionato da alcuni medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, avendo essi introdotto il giudizio soltanto nel luglio del 2017, senza aver preventivamente interrotto la prescrizione durante il quinquennio 1° gennaio 2012 - 1° gennaio 2017).
Cass. civ. n. 22191/2025Sez. 3Rv. 676257-01
Riguarda ancheart. 4 legge 183/2011
Precedenti: 669779-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Illecito costituente reato - Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di sua mancanza - Fondamento. 89 <!-- pag. 90 --> Ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c. - la quale, per l'ipotesi di fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto, posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio e, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, va applicato il principio generale ex art. 2935 c.c..
Cass. civ. n. 16132/2025Sez. 3Rv. 674770-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 654790-01, 673207-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Incidente stradale - Decesso del conducente e lesioni del trasportato - Azione di risarcimento danni del trasportato contro gli eredi del defunto conducente - Prescrizione - Decorrenza.
Qualora in uno scontro fra due veicoli rimane ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e decede il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato "ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente, del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita.
Cass. civ. n. 8837/2025Sez. 3Rv. 674340-02
Precedenti: 574493-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione.
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1923/2025Sez. 1Rv. 673551-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2598 Codice civileart. 2600 Codice civile
Precedenti: 657474-01, 666038-01, 654545-01, 649571-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Decreto di archiviazione in sede penale - Giudizio civile risarcitorio - Autonoma valutazione del fatto - Necessità - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione.
In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 375/2025Sez. 1Rv. 673604-02
Riguarda ancheart. 408 Codice di procedura penaleart. 409 Codice di procedura penaleart. 2043 Codice civile
Precedenti: 668823-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Danno endofamiliare - Natura - Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Criteri. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Cass. civ. n. 375/2025Sez. 1Rv. 673604-01
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 148 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2934 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 634387-01, 666291-01, 667468-01, 666896-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).