Art. 2948 c.c.Prescrizione di cinque anni

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Si prescrivono in cinque anni:

  • 1)le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
  • 2)le annualita' delle pensioni alimentari;
  • 3)le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
  • 4)gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
  • 5)le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 12 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2948 · fonte su Normattiva