Codice civile

Art. 323 c.c.

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[1]Il genitore esercente la patria potesta' non puo', neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

[2]Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

[3]Il genitore esercente la patria potesta' non puo' neppure diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 322 del testo, che riproduce l'art. 330 del progetto, mantiene immutato il principio della impugnabilità degli atti compiuti dal genitore sui beni del figlio, senza le forme abilitative richieste dalla legge. Nell'art. 323 si detta la disciplina degli atti vietati al genitore, per le considerazioni che saranno illustrate in materia di tutela a proposito degli atti vietati al tutore e al protutore (art. 378).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 170

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art323 · fonte su Normattiva