Art. 323 c.c.
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[1]Il genitore esercente la patria potesta' non puo', neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
[2]Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
[3]Il genitore esercente la patria potesta' non puo' neppure diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
