Art. 323 c.c.
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[1]((I genitori esercenti la potesta' sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
[2]Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
[3]I genitori esercenti la potesta' non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
