Art. 575 c.c. — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore
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Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge. 34
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
34La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 27 marzo 1974, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 3/4/1974, n. 89), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore".
Testo vigente dal 4 aprile 1974 al 20 settembre 1975 · versione 43 su Normattiva