Art. 575 c.c.Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore

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Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 4 aprile 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art575 · fonte su Normattiva