Art. 575 c.c. — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 4 aprile 1974. Leggi il testo vigente →
Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 4 aprile 1974 · versione 0 su Normattiva