Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Domanda di rivendicazione di immobile - Mancata trascrizione - Sentenza di accoglimento della domanda - Inopponibilità nei confronti del terzo acquirente - Condizioni.
La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.
Cass. civ. n. 32543/2025Sez. 1Rv. 676738-01
Riguarda ancheart. 1158 Codice civileart. 1159 Codice civileart. 2643 Codice civileart. 2644 Codice civileart. 2652 Codice civileart. 2653 Codice civilee altri 1
Precedenti: 477823-01
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Probatio diabolica a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento.
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.
Cass. civ. n. 32446/2025Sez. 2Rv. 676483-01
Riguarda ancheart. 470 Codice civileart. 1158 Codice civileart. 1470 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 650080-01, 662516-01
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Usufrutto - Prova della sua costituzione - Probatio diabolica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'accertamento della costituzione del diritto di usufrutto è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, ove la fonte sia il fatto dell'uomo ex art. 978 c.c., mentre non è necessaria la cd. probatio diabolica prevista per il diritto di proprietà ex art. 948 c.c. L'aggravamento probatorio si giustifica, in quest'ultimo caso, per il carattere pieno ed esclusivo del diritto dominicale laddove per i diritti reali, pur destinati a coesistere con il diritto dominicale, ne comprimono il potere di godimento così ponendosi su un piano totalmente diverso.
Cass. civ. n. 31400/2025Sez. 2Rv. 676531-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 396950-01, 674273-01, 673886-01, 639415-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Domanda cautelare proposta ex art. 688 c.p.c. - Azione di accertamento dell'illegittimità della sopraelevazione per violazione del decoro architettonico e conseguente restitutio in integrum - Interruzione della prescrizione - Idoneità.
La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.
Cass. civ. n. 29706/2025Sez. 2Rv. 676965-01
Riguarda ancheart. 1158 Codice civileart. 1171 Codice civileart. 1172 Codice civileart. 2943 Codice civileart. 688 Codice di procedura civileart. 1165 Codice civile
Precedenti: 623392-01, 624031-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Azione di un terzo per l'accertamento della proprietà di un bene condominiale - Litisconsorzio dei condomini - Necessità - Fondamento - Conseguenze. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.
La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto pro quota di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi.
Cass. civ. n. 19691/2025Sez. 2Rv. 675685-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 102 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 647798-01, 626187-01
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Espropriazione per pubblica utilità - Acquisto a titolo originario - Azione di rivendicazione - Prova della proprietà - Sufficienza - Condizioni.
L'acquisto a titolo originario conseguente all'espropriazione per pubblica utilità, se adeguatamente documentato, è idoneo a soddisfare la prova della proprietà richiesta ai fini dell'azione di rivendicazione.
Cass. civ. n. 14674/2025Sez. 2Rv. 675372-01
Riguarda ancheart. 922 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 617885-01, 401167-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Petitio hereditatis - Non contestazione sulla qualità di erede dell'attore - Contestazione sull'appartenenza del bene all'asse ereditario - Conseguenze - Trasformazione della petizione di eredità in rivendicazione - Esclusione - Effetti circoscritti al piano probatorio - Sussistenza.
Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, la petitio hereditatis non si trasforma in azione di rivendicazione, giacché tale non contestazione non fa venir meno le finalità recuperatorie della domanda, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l'onere di provare - nei limiti della difesa di controparte - l'appartenenza del bene all'asse ereditario all'apertura della successione.
Cass. civ. n. 9153/2025Sez. 2Rv. 674596-01
Riguarda ancheart. 533 Codice civile
Precedenti: 437021-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).