capo I — Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
- Art. 2643 — Atti soggetti a trascrizione
- Art. 2644 — Effetti della trascrizione
- Art. 2645 — Altri atti soggetti a trascrizione
- Art. 2645-bis — Trascrizione di contratti preliminari
- Art. 2645-ter
- Art. 2645-quater — Trascrizione di atti costitutivi di vincolo
- Art. 2646 — Trascrizione delle divisioni
- Art. 2647 — Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
- Art. 2648 — Accettazione di eredità e acquisto di legato
- Art. 2649 — Cessione dei beni ai creditori
- Art. 2650 — Continuità delle trascrizioni
- Art. 2651 — Trascrizione di sentenze
- Art. 2652 — Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
- Art. 2653 — Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
- Art. 2654 — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
- Art. 2655 — Annotazione di atti e di sentenze
- Art. 2656 — Forme per l'annotazione
- Art. 2657 — Titolo per la trascrizione
- Art. 2658 — Atti da presentare al conservatore
- Art. 2659 — Nota di trascrizione
- Art. 2660 — Trascrizione degli acquisti a causa di morte
- Art. 2661 — Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
- Art. 2662 — Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati
- Art. 2663 — Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
- Art. 2664 — Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
- Art. 2665 — Omissioni o inesattezze nelle note
- Art. 2666 — Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
- Art. 2667 — Atti compiuti per persona incapace
- Art. 2668 — Cancellazione della trascrizione
- Art. 2668-bis — Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
- Art. 2668-ter — Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
- Art. 2669 — Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
- Art. 2670 — Spese della trascrizione
- Art. 2671 — Obbligo dei pubblici ufficiali
- Art. 2672 — Leggi speciali