Art. 1219 c.nav. — Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile
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[1]Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilita' o di collaudo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva