Art. 591 c.nav.
Forma della domanda
La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Forma della domanda
La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. NAVIG., ARTT. 591 A 598 E 603 - ABROGAZIONE AD OPERA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
Sono inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 cod. navig., sollevate (non gia' per il periodo in cui queste norme ebbero vigore, ma proprio) con riguardo al tempo della loro presunta coesistenza con la nuova disciplina sul rito del lavoro, che invece deve escludersi per l'intervenuta abrogazione ad opera della legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 603 citato e delle disposizioni ad esso collegate.
Riguarda ancheart. 593 Codice della navigazioneart. 592 Codice della navigazioneart. 595 Codice della navigazioneart. 597 Codice della navigazioneart. 596 Codice della navigazioneart. 594 Codice della navigazionee altri 2
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art591 · fonte su Normattiva
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. NAV., ARTT. 591 A 598 E 603 A 609 - ABROGAZIONE TACITA AD OPERA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
La legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito delle controversie di lavoro, ha tacitamente abrogato le norme degli artt. 603, 604-609, 591 a 598 cod. nav. in materia di controversie della gente del mare; controversie che rientrano ora nell'esclusiva competenza del Pretore, quale giudice di lavoro; pertanto, e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 603 e norme collegate Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 609 Codice della navigazioneart. 594 Codice della navigazioneart. 595 Codice della navigazioneart. 605 Codice della navigazioneart. 592 Codice della navigazioneart. 598 Codice della navigazionee altri 8
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - COMANDANTE DI PORTO IN SEDE DI INTERVENTO CONCILIATIVO EXTRAPROCESSUALE EX ART. 598 COD. NAVIGAZIONE - NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, NEI CONFRONTI DEL COD. NAVIG. ARTT. 585 A 598, 603 A 609, E DEL D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328, ARTT. 479 A 482.
E' inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonche' degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attivita' conciliativa che il comandante di porto e' chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non e' di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attivita' si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso e' chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto e' organo speciale, e non gia' ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, e' giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando e' chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiche' e' questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.
Riguarda ancheart. 589 Codice della navigazioneart. 604 Codice della navigazioneart. 588 Codice della navigazioneart. 593 Codice della navigazioneart. 594 Codice della navigazioneart. 609 Codice della navigazionee altri 18
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.