capo III — Della cessazione e della risoluzione del contratto
- Art. 340 — Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio
- Art. 341 — Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine
- Art. 342 — Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti
- Art. 343 — Casi di risoluzione di diritto del contratto
- Art. 344 — Presunzione di perdita della nave
- Art. 345 — Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore
- Art. 346 — Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento
- Art. 347 — Cambiamento dell'armatore
- Art. 347-bis — Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda
- Art. 348 — Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto
- Art. 349 — Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto
- Art. 350 — Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto
- Art. 912 — Proroga del contratto
- Art. 913 — Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti
- Art. 914 — Risoluzione di diritto del contratto
- Art. 915 — Presunzione di perdita dell'aeromobile
- Art. 916 — Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'esercente
- Art. 917 — Cambiamento dell'esercente
- Art. 918 — Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto