Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Patente di guida rilasciata da Stato extracomunitario - Conversione della patente italiana - Possibilità che avvenga sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese - Denunciata violazione delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di tutela dei diritti dello straniero - Intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni addotte - Omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità - Aberratio ictus - Carente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), impugnato, in relazione agli artt. 2, 4 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese. Premesso che il comma 2 del citato art. 136 consente la conversione di un equipollente documento di guida rilasciato da uno Stato non comunitario solo in presenza di accordi bilaterali e a condizione di reciprocità, dovendo altrimenti lo straniero, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, necessariamente conseguire ex novo una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida; il riferimento alla disciplina della conversione della patente estera risulta del tutto inappropriato, in quanto l'opponente nel giudizio a quo è cittadino bosniaco, munito di patente conseguita nel proprio paese in corso di validità, la quale - non essendo ricompresa la Bosnia Erzegovina tra i paesi extracomunitari con cui vigono convenzioni per la sostituzione delle patenti - non è conseguentemente convertibile. Da ciò si appalesa l'intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, le quali si basano sull'errato presupposto di una diretta (ma non spiegata) interrelazione tra la necessità dello svolgimento dell'esame (richiesto allo straniero extracomunitario titolare di patente estera non convertibile, entro un anno dall'acquisto della residenza in Italia) e la convertibilità della patente (istituto che, qualora applicabile, prescinde completamente dall'espletamento dell'esame medesimo). Sotto altro profilo, il giudice a quo , non dubitando affatto della legittimità della sanzione irrogata all'opponente, in applicazione della norma censurata, bensì contestando la disciplina del rilascio della patente, fa derivare l'asserita lesione degli evocati parametri non già dalla norma denunciata, quanto piuttosto dalle disposizioni (neppure individuate) riguardanti lo svolgimento delle prove per il conseguimento della patente italiana, riguardo alle quali non é spiegato in alcun modo la pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio principale. La sottoposizione a scrutinio di una disposizione inconferente rispetto all'oggetto delle censure si risolve in un'evidente aberratio ictus . Infine, risulta carente la motivazione sulla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità che vengono riferiti ai singoli parametri in modo del tutto generico ed apodittico. In particolare, il rimettente, da un lato, non individua i principi consuetudinari di diritto internazionale generalmente riconosciuti che, a suo dire, sarebbero stati tradotti negli artt. 7 e 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che tramite l'obbligo di conformazione ex art. 10, primo comma, Cost. sarebbero incorporati nell'ordinamento italiano; dall'altro, richiama genericamente la CEDU nel suo contenuto complessivo, senza considerare che le relative disposizioni possono integrare, quali norme interposte, il parametro (nella specie neppure evocato) dell'art. 117, primo comma, Cost. Sulla necessità per lo straniero di conseguire ex novo , entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida, v. la citata ordinanza n. 76/2000. Per l'inammissibilità delle questioni fondate su argomentazioni intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorie, v. le citate sentenze n. 360/2010 e n. 294/2010. Per l'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni in caso di omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 48/2011, ordinanze n. 63/2011 e n. 59/2011. Sull' aberratio ictus , v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 120/2011. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 347/2010. In relazione all'efficacia rafforzata che l'art. 10 Cost. accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, v. la citata sentenza n. 15/1996. Nel senso che le disposizioni della CEDU possono integrare, quali norme interposte, il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 113/2011, n. 80/2011, n. 1/2011, n. 196/2010, n. 187/2010, n. 138/2010, n. 317/2009, n. 311/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.
Circolazione stradale - Sanzioni per violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Misure sanzionatorie per l'affidamento di veicolo ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Infatti, premesso che, pur non specificando il rimettente quale sia la legge o l'atto avente di legge di cui gli articoli impugnati fanno parte, è agevole desumere dal contenuto dell'ordinanza, dall'indicazione numerica degli articoli denunciati, nonché dall'uso dei termini quali "veicolo", "patente", "conducente", che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il giudice a quo omette la descrizione della fattispecie controversa, nonché la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. - In relazione alla carenza di descrizione nell'ordinanza di rimessione della fattispecie controversa e della motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, vedi ordinanza citata n. 339/2006.
Riguarda ancheart. 116 Codice della strada
Circolazione stradale - Guida con patente estera - Asserita lesione del principio di eguaglianza - Carenza assoluta di elementi relativi alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e di idonea motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre a risultare priva di qualsiasi descrizione degli elementi che connotano la fattispecie all'esame del giudice 'a quo', non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ed non manifesta infondatezza della questione, solo apoditticamente enunciata.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà ai principî di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) - Questioni già esaminate - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per guida con patente di validità scaduta, nella duplice ipotesi che il veicolo sia di proprietà dello stesso trasgressore ovvero di persona diversa. Infatti: a) l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle pene e non alle sanzioni amministrative; b) non contrasta con l'art. 25 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, a meno che non risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; c) la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice dela strada, di dare una risposta effettiva e immediata alle condotte potenzialmente pericolose. - Questioni già esaminate. Con riferimento al parametro 27, v. citate ordinanze n. 33/2001, n. 278/2001 e n. 282/2001. Con riguardo ai parametri 3 e 25 v. citata ordinanza n. 33/2001. Sul 'tertium comparationis' di cui all'art. 116, comma 13, del codice della strada, v. citata ordinanza n. 278/2001. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, penali e amministrative, v. citate sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995, e ordinanza n. 190/1997.
Riguarda ancheart. 116 Codice della stradaart. 126 Codice della strada
Circolazione stradale - Sistema sanzionatorio - Guida con patente estera non convertita - Sanzione amministrativa del fermo del veicolo - Lamentata parificazione nel trattamento sanzionatorio ai guidatori privi dei requisiti per la conduzione dei veicoli - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, fondata sull'assunto che tale norma sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perchè con la stessa sanzione amministrativa verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni (penali o amministrative), infatti, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o quantificare le sanzioni. - Nello stesso senso, ordinanza n. 33/2001. - Sui limiti di validità della patente estera, v. ordinanza n. 76/2000. M.R.
Riguarda ancheart. 19 d.lgs. 507/1999
Circolazione stradale - Straniero - Possesso di patente rilasciata da stato estero - Guida nel territorio dello stato italiano - Necessità di conversione della patente o di conseguimento della patente italiana - Diversa disciplina, e relativi effetti, per i cittadini di uno stato dell'unione europea e i cittadini di uno stato non comunitario - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, premesso che la patente rilasciata da uno stato estero puo' avere rilievo giuridico nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione e che, ove non sussistano le condizioni richieste dalla legge per tale conversione (v. art. 136 del nuovo codice della strada), lo straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella italiana, dovra' essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" ed assoggettato al relativo regime giuridico; il lamentato diverso trattamento sanzionatorio riservato al titolare di patente valida all'estero - che puo' circolare liberamente in Italia alla sola condizione di avervi stabilito la propria residenza da piu' di un anno - rispetto a colui il quale abbia deciso, per necessita' o per scelta di conseguire la patente italiana, non implica alcuna violazione del principio di eguaglianza, che "impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti". - Cfr. S. nn. 121/1973 e 285/1992.
sentenza 76/2000massima n. 25315 Riguarda ancheart. 117 Codice della stradaart. 130 Codice della stradaart. 142 Codice della strada