Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Patente di guida - Fermo amministrativo del veicolo - Circolazione abusiva in violazione degli obblighi del custode - Applicazione automatica, anziché discrezionale, della sanzione accessoria della revoca della patente, fermo restando l'automatismo della confisca del veicolo - Violazione del principio di proporzionalità - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 047003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità, l’art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto in sede di conversione, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». La disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì, prevedendo, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente del custode per la violazione degli obblighi relativi al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, impone in modo rigido la sanzione e impedisce di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. È l’effettività della custodia del veicolo, infatti, a costituire il bene giuridico protetto, mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale. (Precedente: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794).
sentenza 52/2024massima n. 46041 Riguarda ancheart. 23-bis d.l. 113/2018
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Restituzione del veicolo soltanto dopo il rigetto dell’opposizione e spese di custodia - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il principio di tassatività della sanzione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui impedisce al giudice di disporrre la restituzione del veicolo sottoposto a fermo se non dopo il rigetto dell'opposizione e nella parte in cui non si prevede l'obbligo di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia del veicolo. Infatti risulta dalla ordinanza di rimessione che il giudice 'a quo' ha già provveduto alla restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, e che nessun giudizio è stato instaurato in ordine alle spese di custodia.
sentenza 1/2003massima n. 27499 Riguarda ancheart. 2 Codice della stradaart. 6 Codice della strada
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo amministrativo del veicolo - Esclusione della restituzione del mezzo nelle more del giudizio di opposizione - Prospettato contrasto con il diritto di agire in giudizio - Intervenuto ordine di restituzione del veicolo, da parte del giudice 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, in quanto impedirebbe la restituzione del veicolo nelle more del giudizio di opposizione, con conseguente limitazione al diritto dell'interessato ad agire in giudizio. Dalle stesse ordinanze di rimessione risulta, infatti, che il giudice 'a quo', restituendo i veicoli, ha ritenuto possibile una diversa interpretazione della disposizione censurata.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Asserita lesione del diritto di difesa - Intervenuta sospensione del provvedimento sanzionatorio, da parte del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto inibisca al giudice di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo. Come, infatti, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudice 'a quo' ha già sospeso il provvedimento sanzionatorio.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Impossibilità di sospendere il fermo e di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia del veicolo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, commi 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, non avendo il giudice 'a quo' adeguatamente descritto la fattispecie concreta soggetta al suo esame e non essendo perciò possibile alcun controllo da parte della Corte costituzionale in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Fermo dell’autovettura per guida con patente di validità scaduta - Inapplicabilità solo se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà - Denunciata disparità di trattamento, quanto all’onere della prova, rispetto ad altre violazioni amministrative - Carente descrizione della fattispecie 'sub iudicio' e omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 214, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, là dove, con riferimento alla sanzione accessoria del fermo dell'autovettura per guida con patente di validità scaduta, si impone, ad evitare la sanzione, l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario. Infatti le ordinanze di rimessione risultano prive di qualsiasi descrizione degli elementi connotanti le fattispecie nonché di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. - Sui requisiti di ammissibilità, v. citate ordinanze n. 205/2002, n. 43/2002, n. 43/2001 e n. 139/2000.
Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Mancata previsione che il mezzo appartenga all’autore della violazione - Lamentata indebita limitazione della libertà del proprietario e delle sue esigenze lavorative - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore. Infatti il legislatore, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha sufficientemente garantito la tutela dei diritti del terzo, prevedendo (all'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) che l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità. - V. citata ordinanza n. 33/2001.
Circolazione stradale - Guida senza patente - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione (ai sensi dell’art. 205 del codice della strada) - Restituzione del mezzo dopo il provvedimento giudiziario di rigetto del ricorso - Lamentata violazione del diritto all’azione in giudizio per la tutela dei propri diritti - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi in cui sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice della strada, che la restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. Infatti la regola per cui l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento è derogabile dal giudice che, concorrendo gravi motivi, può disporre diversamente con ordinanza inoppugnabile, come previsto dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Potere della sospensione cautelare del fermo - Esclusione - Lamentato ostacolo all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione dell'art. 24 della Costituzione, nel caso in cui si aderisse all'interpretazione secondo cui il giudice non ha il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Infatti, poiché lo stesso rimettente non esclude la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata diversa da quella da lui prospettata, la sollevata questione appare come meramente interpretativa. M.F.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo amministrativo del veicolo nella durata fissa di due mesi - Impossibilità di graduare la sanzione in relazione alle circostanze e alla gravita' dell'illecito - Assunta irragionevolezza e sproporzione della sanzione, rispetto alla sanzione principale, e violazione del principio di eguaglianza per trattamento diverso dei trasgressori (a seconda che siano o meno proprietari del veicolo) oppure per trattamento della guida con patente scaduta pressoché coincidente con il caso di guida senza patente, e infine violazione della liberta' di circolazione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di due mesi. Infatti, la individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza. E nel caso di specie, la sanzione accessoria non è né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose; non può essere fatta comparazione fra condotte diverse e situazioni disomogenee; è manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale. - Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001. M.F.
Riguarda ancheart. 126 Codice della stradaart. 19 d.lgs. 507/1999