Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari - Giudizio di equità nelle cause di valore non eccedente i millecento euro - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza nonché incidenza sul regolare svolgimento dell'iniziativa economica privata - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, sostituendo l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause «derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile». Se, infatti, una disposizione di legge non è irragionevole qualora, proponendosi una determinata finalità, predisponga strumenti che ne garantiscono un raggiungimento anche soltanto parziale, lo scopo cui è preordinata la norma censurata (consistente nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra di loro non discordanti per i criteri che le informano) può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto. A tali fini è predisposta la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, la quale ha maggiore ampiezza di incidenza sulle impugnazioni di sentenze decise secondo diritto rispetto a quelle decise secondo equità. Inoltre, la previsione di un grado in più di giudizio di merito non lede, di per sé, gli interessi dei soggetti deboli, poiché questi, ricorrendone le condizioni, possono avvalersi del gratuito patrocinio. - Sulla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 206/2004.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 18/2003
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.
La scelta legislativa di riservare il giudizio di equità – nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronuncia – alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non manifestamente irragionevole, come pure, l’esclusione dal giudizio di equità delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, ma attribuite ‘ratione materiae’ ad altro giudice, è giustificata dalla disciplina sulla competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita disparità di trattamento rispetto alle controversie derivanti dai cosiddetti contratti di massa di cui all’art.1342 del codice civile - Assunzione a 'tertium comparationis' di una norma eccezionale - Inammissibilità della questione.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, con riferimento alla prospettata disparità di trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai contratti di massa di cui all’art. 1342 del codice civile, atteso che non può essere assunta a ‘tertium comparationis’, rispetto alla norma generale, una norma di carattere eccezionale.
Processo civile - Cause di valore non superiore a un milione - Applicabilità delle norme relative al procedimento davanti al tribunale, redazione del processo verbale in caso di domanda formulata oralmente e mancanza di conciliazione obbligatoria delle parti - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con il diritto di difesa e con le norme sul giusto processo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltà della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali. Infatti dalla situazione processuale descritta nell'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quo' non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate (l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore), sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente astratta; e, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di rimessione (che lamenta la carenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale) appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 320 Codice di procedura civileart. 311 Codice di procedura civileart. 316 Codice di procedura civile
CONCILIATORE - PRONUNCIA SECONDO EQUITA' - PRONUNCIA SECONDO DIRITTO. - CODICE CIVILE, ART. 2909; CODICE PROCEDURA CIVILE, ARTT. 113 E 324; - COST., ARTT. 3, 24, 102 E 106.
GIUDICE ORDINARIO ? - Dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equita' e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto. Nella fattispecie il conciliatore ha adottato una decisione secondo diritto e pertanto il presupposto in base al quale e' stato sollevato il dubbio di incostituzionalita', e cioe' l'efficacia vincolante della pronuncia adottata secondo equita' in successivi giudizi da decidersi secondo diritto, appare insussistente.
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - SENTENZA DI RICOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE CONCILIATORE - POSSIBILITA' PER IL PRETORE DI RICHIEDERE D'UFFICIO REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Posto che il conciliatore decide secondo equita' le sole questioni di merito e non anche le questioni relative alla competenza, l'impossibilita' di conflitto di competenza nel caso in cui detto giudice si dichiari incompetente per valore non discende di peculiarita'insita nella potestas indicandi del conciliatore, ma dalla scelta del legislatore di limitare la possibilita' di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerne la competenza per materia o quella territoriale inderogabile scelta - non censurabile in quanto ispirata a ragionevoli criteri di economia processuale e non lesiva del principio del "giudice naturale" - (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. e relativa agli artt. 113, comma secondo, - nel testo modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 1984 n. 399 - 44 e 45 del cod. proc. civ., nella parte in cui impediscono al pretore di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla d'incompetenza per valore emessa da conciliatore).
Riguarda ancheart. 3 legge 399/1984art. 45 Codice di procedura civileart. 44 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL CONCILIATORE SECONDO EQUITA' - VINCOLO NEI CONFRONTI DI UN GIUDIZIO DA DECIDERSI SECONDO DIRITTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
La mancata trasmissione di atti di causa, posti dal giudice a quo a fondamento della questione, non consente di verificare se il sospetto di incostituzionalita` abbia una base concreta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costitituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 102, secondo comma, e 106, secondo comma, Cost. - degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.399, cod.proc.civ. in quanto prevedono che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e decisa secondo equita` debba far stato in un giudizio da decidersi secondo diritto).
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile