Art. 118 c.p.c.Ordine d'ispezione di persone e di cose

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[1]Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

[2]Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice puo' da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

[3]Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire duemila.2125

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

L. 18 giugno 2009, n. 69

125

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 15) che "All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.500"."

Testo vigente dal 4 luglio 2009 al 18 ottobre 2022 · versione 132 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art118 · fonte su Normattiva