Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Specificità della contestazione - Necessaria specificità dei fatti allegati - Fattispecie.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).
Cass. civ. n. 2758/2026Sez. 2Rv. 677303-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 659902-01, 659198-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).
Cass. civ. n. 28026/2025Sez. 1Rv. 675983-01
Riguarda ancheart. 44 Legge fallimentareart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 668127-02
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti ex art. 125 disp. att. c.p.c. - Invito alla costituzione nei termini ex art. 166 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo.
Cass. civ. n. 25245/2025Sez. 2Rv. 676027-02
Riguarda ancheart. 50 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civile
Precedenti: 613480-01, 625811-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Azione revocatoria ordinaria - Modifica dell’entità e della fonte del credito legittimante - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
Cass. civ. n. 24003/2025Sez. 3Rv. 676130-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 2901 Codice civile
Precedenti: 669490-01, 635536-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE Osservanza dei termini di comparizione - Riferimento alla data indicata in citazione - Necessità - Differimento ex art. 168 bis, commi 4 e 5, c.p.c. - Irrilevanza.
Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione, occorre fare riferimento al giorno dell'udienza indicata nella medesima citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto dell'avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell'art. 168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 23904/2025Sez. 1Rv. 675930-01
Riguarda ancheart. 168 Codice di procedura civile
Precedenti: 647978-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis - Avvenuta costituzione del convenuto - Integrazione della citazione - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Notificazione alla controparte - Necessità - Esclusione - Contumacia del convenuto - Rinnovazione della citazione - Notificazione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA In genere. 236 <!-- pag. 237 --> In tema di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, ove il convenuto sia costituito l'attore può adempiere all'onere di integrazione mediante semplice deposito in cancelleria del corrispondente atto, assimilabile a una memoria soggetta al regime dell'art. 170, comma 3, c.p.c., senza che occorra la notificazione alla controparte, la quale è, invece, necessaria solo quando si tratti di rinnovazione della citazione verso la parte contumace.
Cass. civ. n. 21988/2025Sez. 3Rv. 675851-02
Riguarda ancheart. 164 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 170 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Conversione del rito - Rilevanza di tali preclusioni nel conseguente giudizio ordinario - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.
Cass. civ. n. 21157/2025Sez. 2Rv. 675701-01
Riguarda ancheart. 702 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 4 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 658308-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'attore - Limiti.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
Cass. civ. n. 10435/2025Sez. 3Rv. 674648-01
Riguarda ancheart. 81 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 671561-01, 662115-01, 638371-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE Nullità ex art. 164 c.p.c. per violazione del termine minimo di comparizione o mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Sanabilità - Limiti.
In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).
Cass. civ. n. 10289/2025Sez. 3Rv. 674645-01
Riguarda ancheart. 164 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civile
Precedenti: 632671-01, 660047-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).