Art. 163 c.p.c.Contenuto della citazione

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[1]((La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa innanzi al giudice istruttore. All'uopo il presidente del tribunale, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata esclusivamente per la prima comparizione delle parti. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale)).3 ((L'atto di citazione deve contenere)):

  • 1)l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;
  • 2)il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • 3)la determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • 4)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
  • 5)l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
  • 6)il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, quando questa non e' gia' apposta sulla stessa citazione; ((7) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza, al presidente del tribunale perche' assegni la sezione e designi il giudice istruttore)).3 ((L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovra' essere trattata. Se il tribunale e' diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice cosi' designato e' fissata dalla parte istante. Il convenuto sara' invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'art. 166)).3

[2]L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo vigente dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art163 · fonte su Normattiva