Art. 190 c.p.c.Comparse conclusionali e memorie

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[1]Nel rimettere le parti al collegio, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo. Le parti, cinque giorni prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni gia' fissate davanti al giudice istruttore e le relative ragioni di fatto e di diritto.

[2]Questa disposizione si applica anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art190 · fonte su Normattiva