Art. 244 c.p.c. — Modo di deduzione
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[1]La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
[2]La parte contro la quale la prova e' proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate.
[3]Il giudice istruttore, secondo le circostanze, puo' assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva