Art. 279 c.p.c.Forma dei provvedimenti del collegio

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[1]Il collegio, quando sospende la decisione della causa perche' ritiene necessaria un'ulteriore istruzione, da' con ordinanza le disposizioni opportune.

[2]Quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale definendo il giudizio, il collegio pronuncia sentenza definitiva.

[3]Quando decide parzialmente il merito, anche a norma dei due articoli precedenti, o una questione di competenza o altra pregiudiziale senza definire il giudizio, il collegio pronuncia la decisione con sentenza parziale, e con separata ordinanza da' i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise.

[4]L'ordinanza e' depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art279 · fonte su Normattiva