Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Virus che ha infettato il computer del mittente - Ipotesi di nullità o inesistenza della notifica - Principio di strumentalità delle forme - Fattispecie.
In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del 64 <!-- pag. 65 --> tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 4451/2026Sez. 2Rv. 676972-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 3 legge 53/1994art. 9 legge 53/1994
Precedenti: 669119-01, 671338-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla). 100 <!-- pag. 101 -->
Cass. civ. n. 3865/2026Sez. LRv. 677958-01
Riguarda ancheart. 153 Codice di procedura civileart. 164 Codice di procedura civileart. 328 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 654757-01, 667532-01, 666613-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado con propri funzionari - Regime successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria del Tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione - Necessità.
La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Cass. civ. n. 16647/2025Sez. LRv. 675599-01
Riguarda ancheart. 160 Codice di procedura civileart. 417 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012art. 82 r.d. 37/1934
Precedenti: 665447-01, 662673-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Sentenza della Corte di cassazione - Supposizione di inesistenza dell’invio di avviso dell’avvenuta consegna del ricorso al portiere dello stabile - Natura di errore revocatorio - Ragioni - Decisività dell’errore - Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, 74 <!-- pag. 75 --> avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
Cass. civ. n. 512/2025Sez. 3Rv. 673373-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 671600-01, 661554-01, 671759-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).