Art. 291 c.p.c.Contumacia del convenuto

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[1]((Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

[2]Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.

[3]Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 18 ottobre 2022 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art291 · fonte su Normattiva