Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla). 100 <!-- pag. 101 -->
Cass. civ. n. 3865/2026Sez. LRv. 677958-01
Riguarda ancheart. 153 Codice di procedura civileart. 164 Codice di procedura civileart. 291 Codice di procedura civileart. 328 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 654757-01, 667532-01, 666613-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa dichiarazione in udienza da parte del difensore - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione al procuratore ex art. 330, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.
Cass. civ. n. 31348/2025Sez. 3Rv. 677186-01
Riguarda ancheart. 2495 Codice civileart. 83 Codice di procedura civileart. 84 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civile
Precedenti: 651560-01, 671353-01, 670065-01, 650025-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 162 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Domicilio digitale - Indirizzo PEC del difensore utilizzabile - Re.G.Ind.E. - Necessità - Indirizzo INI-PEC - Irrilevanza.
In materia di notificazioni al difensore, il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif.in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal Ministero della giustizia, sicché è nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel registro predetto, restando irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Cass. civ. n. 25708/2025Sez. 1Rv. 676218-01
Riguarda ancheart. 170 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012
Precedenti: 654325-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).