Art. 339 c.p.c.Appellabilita' delle sentenze

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[1]Possono essere impugnate con appello le sentenze definitive pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

[2]Le sentenze parziali possono essere impugnate soltanto insieme con la sentenza definitiva. E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'articolo 114.

[3]Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire seicento, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art339 · fonte su Normattiva