Art. 339 c.p.c.Appellabilita' delle sentenze

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[1]((Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

[2]E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.

[3]Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duemila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 12 agosto 1966 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art339 · fonte su Normattiva