Art. 339 c.p.c.Appellabilita' delle sentenze

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[1]((Salvo quanto e' disposto dai successivi commi, possono essere impugnate con appello tutte le sentenze pronunziate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge, o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 secondo comma.)) 3 ((Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa, o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.)) 3 ((Se pero' prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione gia' differita a norma del comma precedente deve essere proposta, a pena di decadenza nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia)). 3

[2]E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'articolo 114.

[3]Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire seicento, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

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Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche avranno esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo vigente dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art339 · fonte su Normattiva