Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Impugnazione - Appello e ricorso per cassazione avverso il medesimo provvedimento - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.
In tema di impugnazione, ove siano stati proposti avverso il medesimo provvedimento due distinti mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione), dei quali uno solo previsto dalla legge, non si versa in ipotesi di litispendenza, poiché spetta al giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile la decisione sull'impugnazione, mentre l'altro è tenuto a dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.
Cass. civ. n. 1765/2026Sez. 2Rv. 676809-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 632101-01, 599911-01, 600801-01
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Natura contenziosa -Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento.
L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.
Cass. civ. n. 33523/2025Sez. 1Rv. 676456-01
Riguarda ancheart. 385 Codice civileart. 386 Codice civileart. 50 Codice di procedura civileart. 739 Codice di procedura civile
Precedenti: 604186-01, 664215-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione di litispendenza emessa dal giudice di pace - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Appello - Esperibilità.
In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.
Cass. civ. n. 32803/2025Sez. 3Rv. 677132-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civile
Precedenti: 588102-01, 664674-01, 674016-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO In genere.
In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).
Cass. civ. n. 29782/2025Sez. 1Rv. 677115-01
Riguarda ancheart. 342 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 673072-01, 556098-01, 645991-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia del valore non superiore a euro 1100,00 pronunciata secondo equità - Ammissibilità - Limiti.
In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Cass. civ. n. 26699/2025Sez. 2Rv. 676031-01
Riguarda ancheart. 10 Codice di procedura civile
Precedenti: 674634-01, 646614-01, 666069-01, 665198-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2) - Intimazione di pagamento - Prestazione patrimoniale concernente diritto indisponibile - Conseguenze - Sentenza del giudice di pace - Pronuncia secondo diritto - Necessità - Appellabilità. · TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.
L'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006.
Cass. civ. n. 14707/2025Sez. 3Rv. 674988-01
Riguarda ancheart. 238 Codice dell’ambienteart. 113 Codice di procedura civileart. 114 Codice di procedura civileart. 1 d.lgs. 40/2006art. 27 d.lgs. 40/2006
Precedenti: 674065-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Intimazione di pagamento avente ad oggetto la c.d.
TIA 2, ex art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Sentenza del Giudice di pace – Appellabilità - Fondamento - Limiti ex art. 339, ultimo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis - Esclusione. La sentenza del giudice di pace che decide sull'intimazione di pagamento relativa alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2), disciplinata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, in quanto, riguardando il diritto di una delle parti di percepire dall'altra l'importo corrispondente ad una prestazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, un diritto indisponibile ed è, dunque, appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Cass. civ. n. 13760/2025Sez. 3Rv. 674688-01
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 40/2006art. 238 Codice dell’ambiente
Precedenti: 674065-01, 657620-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Cass. civ. n. 9970/2025Sez. 3Rv. 674634-01
Riguarda ancheart. 7 Codice di procedura civileart. 14 Codice di procedura civileart. 113 Codice di procedura civile
Precedenti: 614911-01, 647509-01, 672889-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 9212/2025Sez. 1Rv. 674505-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 650843-01, 645418-01, 657577-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).