Art. 353 c.p.c.Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]((Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

[2]Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

[3]Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

[4]La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art353 · fonte su Normattiva