Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura alle liti conferita su supporto cartaceo congiunta a ricorso digitale - Espressioni che si riferiscono ad attività tipiche del giudizio di merito - Assenza di riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione - Specialità della procura - Insussistenza.
In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo, materialmente congiunto al ricorso digitale, che contenga espressioni univocamente dirette ad attività tipiche del giudizio di merito, in assenza di ogni riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione, non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.
Cass. civ. n. 1922/2026Sez. 3Rv. 677563-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civile
Precedenti: 651515-01, 657063-01, 669830-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale alle liti rilasciata, per conto di società, a margine del ricorso per cassazione - Illeggibilità della sottoscrizione - Nullità relativa - Condizioni - Omessa sanatoria - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).
Cass. civ. n. 29638/2025Sez. 3Rv. 676843-01
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civile
Precedenti: 644929-01, 653304-01, 660751-01, 674045-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha proceduto a correggere una propria ordinanza, nonostante il mancato deposito della copia di quest'ultima, adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 28035/2025Sez. 3Rv. 676593-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 667013-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Apposizione sull'originale del ricorso per cassazione della autenticazione e della firma del difensore munito di procura speciale - Mancanza sulla copia notificata - Sussistenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.
Cass. civ. n. 27803/2025Sez. 1Rv. 676376-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 125 Codice di procedura civile
Precedenti: 617087-01, 646701-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Sentenza di cassazione - Ricorso per la correzione di errore materiale - Procura al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in 64 <!-- pag. 65 --> sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
Cass. civ. n. 25284/2025Sez. 3Rv. 676337-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 398 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 287 Codice di procedura civile
Precedenti: 633895-01, 654940-01, 672744-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex 32 <!-- pag. 33 --> art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni - Fattispecie.
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).
Cass. civ. n. 17017/2025Sez. 1Rv. 674907-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 671894-02, 669830-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell’atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 12628/2025Sez. 2Rv. 675286-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 669833-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Cass. civ. n. 11616/2025Sez. 3Rv. 674488-01
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civileart. 370 Codice di procedura civile
Precedenti: 588052-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo - Notificazione a mezzo PEC ad istanza di procuratore non iscritto nominato difensore unitamente al primo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.
Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).
Cass. civ. n. 10806/2025Sez. 3Rv. 674715-01
Riguarda ancheart. 137 Codice di procedura civileart. 22 Legge professionale forense
Precedenti: 382373-01, 643997-01, 642581-01
Avvocato e Procuratore, Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto - Validità - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Contenuto.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – hanno affermato il seguente principio: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso». In particolare, le Sezioni Unite – rilevando che «la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)» e che «ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» – hanno statuito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.), la procura alle liti, necessariamente conferita nella finestra tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso, «si considera apposta in calce» al ricorso (come vuole l’art. 83, comma 3, c.p.c.) in forza di una presunzione legale assoluta e anche se rilasciata su foglio separato ed afferente ad atto redatto in modalità analogica, qualora vi sia la «congiunzione materiale» tra la prima e il secondo, cioè «in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”».
Cass. civ. n. 2075/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 2703 Codice civileart. 83 Codice di procedura civile
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Avvocato e Procuratore , Ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale - Procura difensiva redatta su supporto cartaceo sottoscritta dalla parte in modalità analogica - Requisito della specialità della procura - Specialità “per collocazione topografica” - Congiunzione materiale - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza attinente alla validità (o meno) di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente – hanno richiamato il principio già espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, secondo cui «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.», e affermato che detto principio, enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico, si deve «estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma».
Cass. civ. n. 2077/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 1367 Codice civileart. 159 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).