Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi 30 <!-- pag. 31 --> all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).
Cass. civ. n. 1389/2026Sez. 1Rv. 676798-01
Riguarda ancheart. 372 Codice di procedura civileart. 380 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 672552-01, 675820-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).
Cass. civ. n. 1007/2026Sez. 1Rv. 676830-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 663672-01, 674742-01, 660554-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Onere di deposito della sentenza - Condizioni - Conseguenze.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.
Cass. civ. n. 609/2026Sez. 3Rv. 677514-01
Riguarda ancheart. 371 Codice di procedura civile
Precedenti: 636337-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Fascicolo di ufficio della fase di merito - Deposito dell'istanza di trasmissione - Mancata acquisizione - Rilevanza - Limiti.
La mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 239/2026Sez. 1Rv. 676903-01
Precedenti: 639092-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.
In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.
Cass. civ. n. 34959/2025Sez. 3Rv. 677215-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 647029-01, 653597-04, 648132-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ad litem - Sottoscrizione autografa della parte - Necessità - Firma digitale "per autentica" del difensore - Idoneità - Esclusione - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 29931/2025Sez. 3Rv. 676844-01
Riguarda ancheart. 125 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 674907-01, 661629-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Deposito della relata della notifica del provvedimento - Onere della parte - Sussistenza - Art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di revocazione - Limiti - Fattispecie.
Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.).
Cass. civ. n. 28769/2025Sez. 1Rv. 676310-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 674989-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laddove essa risulti comunque pervenuta nella disponibilità del giudice, entro il termine per il deposito del controricorso, in quanto presente nel fascicolo telematico acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137- bis disp. att. c.p.c., dandosi luogo altrimenti a una conseguenza palesemente sproporzionata e ingiustificata, in assenza di pregiudizio alla funzionalità del processo.
Cass. civ. n. 28512/2025Sez. LRv. 676917-01
Precedenti: 672552-01, 648274-01, 643945-01, 641784-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha proceduto a correggere una propria ordinanza, nonostante il mancato deposito della copia di quest'ultima, adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 28035/2025Sez. 3Rv. 676593-01
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 365 Codice di procedura civile
Precedenti: 667013-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d’appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.
Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.
Cass. civ. n. 25478/2025Sez. 3Rv. 676343-01
Riguarda ancheart. 106 Codice di procedura civileart. 332 Codice di procedura civileart. 103 Codice di procedura civile
Precedenti: 664555-01, 659563-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Relazione di notificazione della sentenza impugnata - Deposito con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380- bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali).
Cass. civ. n. 24199/2025Sez. 3Rv. 675820-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 672812-01, 661874-02, 661874-03
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Giudizio in cassazione - Mancata allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “breve” ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Onere di deposito della relata di notifica - Sussistenza - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 23982/2025Sez. 1Rv. 675931-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 671373-01, 661874-01, 665188-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale alle liti - Scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco - Invalidità - Fondamento.
È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 24000/2025Sez. 1Rv. 675935-01
Riguarda ancheart. 21 d.P.R. 445/2001art. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 667787-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata - Deposito (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica - Necessità - Deposito di copia stampata della relazione di notificazione - Improcedibilità ex art. 369 c.p.c. - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 24035/2025Sez. 3Rv. 676132-01
Riguarda ancheart. 3 legge 53/1994
Precedenti: 671245-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL CONTRORICORSO Mancato deposito del ricorso - Controricorso dell'intimato - Ammissibilità - Condizioni.
Nel caso di omesso deposito del ricorso da parte del ricorrente, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso, postula l'allegazione, al controricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 370, comma 3, c.p.c. (ratione temporis vigente), della copia del ricorso notificata all'intimato medesimo.
Cass. civ. n. 22406/2025Sez. 3Rv. 676150-01
Riguarda ancheart. 370 Codice di procedura civile
Precedenti: 618017-01, 660042-01, 459449-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.
Cass. civ. n. 16991/2025Sez. 3Rv. 675021-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civileart. 370 Codice di procedura civile
Precedenti: 648132-04
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, ovvero ancora - come nella specie - laddove la controparte resti solo intimata e il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale o l'udienza di discussione.
Cass. civ. n. 16361/2025Sez. 2Rv. 675298-01
Riguarda ancheart. 372 Codice di procedura civileart. 9 legge 53/1994art. 23 Codice dell’amministrazione digitaleart. 2719 Codice civile
Precedenti: 653597-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Notifica con modalità telematica – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici munita di sottoscrizione autografa del difensore – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.
Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione notificato in modalità telematica, in uno con la copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredata dell'attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta con firma autografa dal difensore, non ne determina l'improcedibilità, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.
Cass. civ. n. 15028/2025Sez. 3Rv. 675881-01
Riguarda ancheart. 9 legge 53/1994art. 1 legge 53/1994
Precedenti: 666143-01, 668321-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato - Ricorso per revocazione - Onere del ricorrente ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c. - Contenuto. · IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.
In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi 242 <!-- pag. 243 --> e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.
Cass. civ. n. 14709/2025Sez. 3Rv. 674989-01
Riguarda ancheart. 366 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 644473-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento impugnato - Errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c. - Esclusione.
Non integra errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o l'inesatta osservanza di altri obblighi a carico del Collegio decidente, ancorché ricavati in via ermeneutica.
Cass. civ. n. 14709/2025Sez. 3Rv. 674989-03
Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civileart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 667725-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).