Art. 369 c.p.c.Deposito del ricorso

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[1]Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.

[2]Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':

  • 1)la quietanza del deposito prescritto nell'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
  • 2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
  • 3)la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato;
  • 4)gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

[3]Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art369 · fonte su Normattiva