Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Onere di deposito della sentenza - Condizioni - Conseguenze.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.
Cass. civ. n. 609/2026Sez. 3Rv. 677514-01
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 636337-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questioni non esaminate perché assorbite - Inammissibilità - Riproponibilità in sede di rinvio - Sussistenza.
È inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 33441/2025Sez. 3Rv. 677201-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 645632-01, 606973-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione – Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Cass. civ. n. 28968/2025Sez. 3Rv. 676996-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 591110-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Controricorso non contenente ricorso incidentale - Controricorso in replica del ricorrente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il controricorso proposto dal ricorrente per replicare a quello - non contenente ricorso incidentale - proposto da altra parte, poiché il deposito del controricorso è attività difensiva consentita, ex art. 370, comma 1, c.p.c., solo alla parte contro la quale il ricorso è diretto ovvero - ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. - per resistere al ricorso incidentale.
Cass. civ. n. 27766/2025Sez. 3Rv. 676602-01
Riguarda ancheart. 370 Codice di procedura civile
Precedenti: 669968-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse ad impugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesa dell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C., a fronte di un ricorso principale volto a censurare il rigetto di un'azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dal terzo intervenuto, avente ad oggetto l'autonomo capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese per mancata prova della sua legittimazione all'intervento).
Cass. civ. n. 27052/2025Sez. 3Rv. 676719-01
Riguarda ancheart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 653787-01, 670662-01, 659289-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Proponibilità dopo la scadenza del termine per l'impugnazione principale - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Irrilevanza - Fondamento.
L'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
Cass. civ. n. 25469/2025Sez. 3Rv. 676290-01
Riguarda ancheart. 334 Codice di procedura civileart. 343 Codice di procedura civile
Precedenti: 671180-02, 655641-01, 670662-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Parte vittoriosa in appello (o nell'unico grado) - Legittimazione - Limiti - Proposizione di ricorso incidentale condizionato - Configurabilità - Condizioni e limiti.
La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione.
Cass. civ. n. 19747/2025Sez. LRv. 676058-01
Precedenti: 603865-01, 642189-01, 616425-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell’1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 9501/2025Sez. 3Rv. 674612-01
Riguarda ancheart. 370 Codice di procedura civileart. 35 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 671673-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Art. 371 c.p.c. - Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.
Cass. civ. n. 8678/2025Sez. 3Rv. 674242-01
Riguarda ancheart. 370 Codice di procedura civile
Precedenti: 671673-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).