Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - IN PARTICOLARE, CONTROVERSIE PREVISTE DAL NUMERO 3 DELL'ART. 409 COD. PROC. CIV. - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - POSSIBILITA' PER IL LAVORATORE SUBORDINATO CHE ESPLICHI LA SUA ATTIVITA' AL DI FUORI DELL'AZIENDA <<DI FAR RICORSO AL GIUDICE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI TROVA IL SUO DOMICILIO>> - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la Corte si e' gia' pronunciata su una questione analoga con l'ordinanza n. 241 del 1993, nella quale si e' ritenuto <<frutto di corretta e ragionevole scelta legislativa, pur sempre discrezionale nel generale ambito di individuazione dei criteri di determinazione della competenza per territorio, la previsione, per i soli rapporti di cui all'art. 409, numero 3, del codice di procedura civile, del foro territoriale esclusivo del "domicilio" del lavoratore parasubordinato e cio' in virtu' di un "equo contemperamento degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore">>. - Cfr. pure S. n. 228/1998 e O. n. 370/1998. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 1 legge 128/1992
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - NORMATIVA RISULTANTE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 117 DEL 1990 - OBBLIGO DI ADIRE IL PRETORE DI ROMA (IN QUANTO GIUDICE DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI L'ENTE HA LA SEDE LEGALE) ANCHE PER I DIPENDENTI ADDETTI A COMPARTIMENTI E DIPENDENZE NON RIENTRANTI IN TALE CIRCOSCRIZIONE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' NELLA DISTRIBUZIONE DEI PROCESSI CON INCIDENZA, IN RIFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata, il richiamo all'art. 97 Cost. essendo nel caso del tutto inconferente. - O. n. 492/1992.
Riguarda ancheart. 23 legge 210/1985
LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA', PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO CHE SI ESPLICANO AL DI FUORI DELLA SEDE AZIENDALE, DELLA NORMA CHE INDIVIDUA COME FORO TERRITORIALE QUELLO IN CUI HA SEDE L'AZIENDA O E' SORTO IL RAPPORTO, E, PER I RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO, INVECE, DELLA NORMA CHE INDIVIDUA COME FORO TERRITORIALE QUELLO DEL DOMICILIO DEL LAVORATORE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTENSIONE AI PRIMI, CON LORO RITENUTO SVANTAGGIO, DELLA NORMA STABILITA PER I SECONDI, NONCHE', PER I SECONDI, CON LAMENTATO SVANTAGGIO DEGLI IMPRENDITORI PER CUI LAVORANO, DELLA POSSIBILITA' DI FORI ALTERNATIVI - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI IMPLICANTI SCELTE DISCREZIONALI SPETTANTI ESCLUSIVAMENTE AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che, nella specie, correttamente e ragionevolmente, per i soli rapporti di parasubordinazione il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' spettantegli in materia, ha scelto come foro territoriale esclusivo, nell'equo contemperamento degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore, quello del domicilio dell'agente, e considerato altresi' che le decisioni additive, come quelle invocate dai giudici remittenti, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice consegua necessariamente - cio' che nei casi in oggetto certamente non si verifica - ad una estensione logicamente necessitata ed implicita nella possibilita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - NORMATIVA RISULTANTE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 117 DEL 1990 - OBBLIGO DI ADIRE IL PRETORE DI ROMA (IN QUANTO GIUDICE DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI L'ENTE HA LA SEDE LEGALE) ANCHE PER I DIPENDENTI ADDETTI A COMPARTIMENTI E DIPENDENZE NON RIENTRANTI IN TALE CIRCOSCRIZIONE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' NELLA DISTRIBUZIONE DEI PROCESSI CON INCIDENZA, IN RIFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata, il richiamo all'art. 97 Cost. essendo nel caso del tutto inconferente. - Nello stesso senso, ord. nn. 492/1992 e 222/1993. In precedenza, sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge n. 210 del 1985, nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ., sent. n. 117/1990; sulla riferibilita' del principio di buon andamento, introdotto dall'art. 97 Cost., all'amministrazione della giustizia, e relative precisazioni, sent. n. 86/1982.
Riguarda ancheart. 23 legge 210/1985
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - NORMATIVA RISULTANTE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 117 DEL 1990 - OBBLIGO DI ADIRE IL PRETORE DI ROMA (IN QUANTO GIUDICE DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI L'ENTE HA LA SEDE LEGALE) ANCHE PER I DIPENDENTI ADDETTI A COMPARTIMENTI E DIPENDENZE NON RIENTRANTI IN TALE CIRCOSCRIZIONE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' NELLA DISTRIBUZIONE DEI PROCESSI CON INCIDENZA, IN RIFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON PERTINENZA DEL RICHIAMO A TALE PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Riguardo alla attribuzione dei posti in organico agli uffici giudiziari il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che tale attribuzione sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, gia' avvertita del resto dal legislatore al momento di dettare (legge 11 agosto 1973, n. 533) la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro. E' percio' del tutto inconferente far richiamo - come nel caso il giudice 'a quo' - nel contestare, in riferimento all'art. 97 Cost., la legittimita' della disposizione che da' facolta' ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, anche se addetti a compartimenti e dipendenze che in tale circoscrizione non rientrano, di adire il Pretore di Roma in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha la sede legale, al sovraccarico che di conseguenza verrebbe a prodursi per un solo ufficio giudiziario. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23, legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 cod.proc.civ., in parte 'qua'.) - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 23, legge n. 210 del 1985, nella parte in cui, con "irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ.", prevedeva, per le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, la competenza del pretore "del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie": S. n. 117/1990.
Riguarda ancheart. 23 legge 210/1985
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE SU RAPPORTI DI AGENZIA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pc art. 413, secondo comma. - cst art. 3.
Poiche' successivamente all'ordinanza di rimessione l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, in adesione al quale il giudice a quo aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui per le controversie in materia di rapporto di agenzia escludeva la competenza - operante nelle controversie di lavoro subordinato - del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto, si e' evoluto applicando i fori alternativamente previsti nell'art. 413 c.p.c. - della dipendenza e dell'azienda - ed in un secondo tempo il forum contractus, la lamentata discrasia fra lavoratori subordinati e agenti, determinata dalla diversa ampiezza dell'area di scelta dei fori alternativamente previsti nella norma suddetta, oggi non e' piu' sussistente ove si rifletta che la nozione di "dipendenza" non si concilia con la funzione economica e la disciplina del rapporto d'agenzia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO - SCELTA DEL FORO - ASSERITO TRATTAMENTO DI FAVORE NEI CONFRONTI DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DEL LAVORATORE NON RISCONTRABILE NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO ASSUMA LA VESTE DI ATTORE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'. - pc art. 413, secondo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma, 35 e 24.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, comma secondo, c.p.c. (sub art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e secondo, 35 e 24 Cost., in quanto consentirebbe al datore di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore avanti il giudice del luogo della azienda, allorquando il rapporto si svolga nell'ambito della dipendenza dell'azienda. Non rientra, infatti, nei poteri della Corte costituzionale emanare - come le viene richiesto - una sentenza norma che, per un verso limiti l'applicabilita' della disposizione impugnata alle controversie individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le affianchi una nuova disposizione, che non consenta all'attore datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell'azienda, ove oggetto della domanda, sia un rapporto di lavoro di addetto a dipendenza.
PROCESSO CIVILE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - C.P.C., ART. 434, SECONDO COMMA (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - GIUDICE COMPETENTE - DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24 E 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 434, comma secondo, c.p.c. nel testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533 - sollevata dal Tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione - e' stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Ne' l'attuale prospettazione della questione con riguardo anche all'art. 24 della Costituzione induce a diversa decisione. Tale articolo, pur se interpretato in relazione con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva corresponsione del bene tutelato ai lavoratori. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per le controversie individuali di lavoro la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore - in deroga alle disposizioni del foro generale delle persone fisiche e giuridiche - e' ispirato al principio di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della controversia per renderne piu' agevole lo svolgimento. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., nella sua precedente formula non contrasta quindi con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, ma e' improntato all'osservanza dei principi costituzionali di tutela dei lavoratori. Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento alla denuncia di incostituzionalita' dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434 stesso codice.
Riguarda ancheart. 434 Codice di procedura civile