Art. 47 c.p.c.Procedimento del regolamento di competenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →

[1]L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente.

[2]Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

[3]La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

[4]Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

[5]Le parti, alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art47 · fonte su Normattiva