Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Opposizione al decreto ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 - Termine - Decorrenza - Comunicazione o notificazione del decreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).
Cass. civ. n. 1619/2026Sez. LRv. 677552-01
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 156 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 565518-01, 588401-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Invito a precisare le conclusioni su thema decidendum comprensivo di una questione di competenza e di merito - 68 <!-- pag. 69 --> Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Fattispecie.
L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).
Cass. civ. n. 32950/2025Sez. 2Rv. 676487-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 187 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civile
Precedenti: 646333-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 32276/2025Sez. 3Rv. 677117-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 49 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civile
Precedenti: 599112-01, 642061-03, 557869-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di 57 <!-- pag. 58 --> cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Cass. civ. n. 31599/2025Sez. 2Rv. 676471-01
Riguarda ancheart. 6 d.lgs. 150/2011art. 4 d.lgs. 198/2021art. 1334 Codice civileart. 1339 Codice civileart. 1374 Codice civileart. 1375 Codice civilee altri 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Regolamento di competenza - Procura speciale apposta in calce alle scritture difensive depositate - Validità - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita dalla parte alla quale è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. deve ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, dovendosi perciò, ulteriormente, ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escluderne il riferimento al procedimento in corso.
Cass. civ. n. 23446/2025Sez. 1Rv. 675926-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 669830-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Querela di falso in via incidentale - Ordinanza di inammissibilità per inidoneità delle prove ad infirmare l'efficacia probatoria del documento - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. · PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività. 201 <!-- pag. 202 -->
Cass. civ. n. 19867/2025Sez. 3Rv. 675325-01
Riguarda ancheart. 221 Codice di procedura civileart. 177 Codice di procedura civileart. 359 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 673331-02, 553280-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto - Decisione sulla competenza ai fini della pronuncia su tale istanza - Regolamento di competenza - Inammissibilità. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA In genere.
In pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.
Cass. civ. n. 17032/2025Sez. 2Rv. 675441-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 649 Codice di procedura civile
Precedenti: 637753-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Ricorso per regolamento di competenza - Valore indeterminabile - Scaglione applicabile - Fondamento. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
In tema di liquidazione delle spese processuali, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto non investe l'intera controversia, ma la sola questione della competenza. 92 <!-- pag. 93 -->
Cass. civ. n. 16219/2025Sez. 3Rv. 675107-01
Precedenti: 656577-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).
Cass. civ. n. 10151/2025Sez. 2Rv. 674283-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 696 Codice di procedura civile
Precedenti: 642735-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).