Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua emanazione - Precetto - Indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.
Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).
Cass. civ. n. 31447/2025Sez. 3Rv. 677179-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 654 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civileart. 648 Codice di procedura civile
Precedenti: 675457-01, 656178-01, 656889-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della nullità o inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento – Indicazione del momento della acquisita conoscenza dell'atto - Necessità - Ragioni. · ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Cass. civ. n. 29063/2025Sez. 3Rv. 676791-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 666303-01, 671817-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Mancata notifica del titolo in forma esecutiva - Pregiudizio "autoevidente" al diritto di difesa del debitore - Sussistenza - Fondamento - Proposizione dell’opposizione - Sanatoria - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.
La mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un vulnus "autoevidente" al diritto di difesa del debitore, impedendogli la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla; né tale vizio procedurale, e non formale, può essere sanato dall'avvenuta proposizione della opposizione da parte del debitore intimato.
Cass. civ. n. 21838/2025Sez. 3Rv. 675457-01
Riguarda ancheart. 479 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 669114-01, 671165-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pronuncia di condanna nei confronti di società estinta - Erroneità della statuizione - Deducibilità del vizio in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Impugnazione della sentenza - Necessità. 234 <!-- pag. 235 --> · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Cass. civ. n. 21840/2025Sez. 3Rv. 675458-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 479 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 337 Codice di procedura civileart. 2495 Codice civile
Precedenti: 615155-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Omessa distrazione delle spese di lite - Precetto - Legittimazione del difensore - Esclusione - Ratifica del cliente - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Nel caso in cui non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, il difensore non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica ex tunc" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).
Cass. civ. n. 21348/2025Sez. 3Rv. 675907-01
Riguarda ancheart. 93 Codice di procedura civileart. 479 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 1399 Codice civile
Precedenti: 661314-01, 656078-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio.
L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Cass. civ. n. 11571/2025Sez. 2Rv. 675282-01
Riguarda ancheart. 27 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 22 legge 689/1981art. 7 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 636746-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).