Art. 567 c.p.c.Istanza di vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 8 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

[2]Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 8 settembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art567 · fonte su Normattiva