Art. 567 c.p.c. — Istanza di vendita
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[1]Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
[2]Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 8 settembre 1998 · versione 0 su Normattiva