Art. 586 c.p.c. — Trasferimento del bene espropriato
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[1]Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508.
[2]Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
[3]Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 13 luglio 1991 · versione 0 su Normattiva