Art. 586 c.p.c.Trasferimento del bene espropriato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 13 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

[1]Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508.

[2]Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

[3]Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 13 luglio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art586 · fonte su Normattiva