Art. 586 c.p.c. — Trasferimento del bene espropriato
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[1]((Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell' esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all' aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell' ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall' aggiudicatario a norma dell'articolo 508)).
[2]Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
[3]Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Testo vigente dal 13 luglio 1991 al 11 settembre 2005 · versione 59 su Normattiva