Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione automatica a cinque giorni (in base all'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) per effetto della dimidiazione legislativamente prevista dei termini di comparizione - Conseguente onere per l'opponente, a pena di improcedibilità, di costituirsi nel termine ridotto, anche se non abbia optato per l'abbreviazione dei termini di comparizione - Ius superveniens che modifica il quadro normativo - Necessità della valutazione della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno irragionevolmente gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Infatti, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge n. 218 del 2011, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni promosse.
sentenza 35/2013massima n. 36950 Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo e del diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, garantito dalla CEDU - Carente motivazione in ordine al contrasto con alcuni dei parametri rilevati - Invocazione di parametro solo nella motivazione dell'ordinanza e non anche nel dispositivo - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Invocazione dell'art. 6 CEDU quale parametro e non quale norma interposta - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza e in ordine al contrasto con taluni parametri, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 163- bis cod. proc. civ. L'art. 3 Cost., invocato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, non è richiamato nel dispositivo; l'eventuale disparità di trattamento, con riguardo alla sanzione dell'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente, è solo intuibile nel riferimento alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza però che la motivazione sia adeguatamente sviluppata. Neppure la violazione dell'art. 24 Cost. è argomentata, poiché l'ordinanza richiama solo i principi del giusto processo, sicché il dubbio finisce per confluire nell'art. 111 Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una regola pregiudizievole per le parti (quella dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente), sia per l'assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona ha diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per verificare la ragionevolezza della suddetta sanzione di improcedibilità rispetto all'esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali. Infine, l'art. 6 della CEDU non é invocabile come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, poiché costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., peraltro non dedotta dal giudice a quo . Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 191/2009, n. 114/2007 e n. 39/2005. Sulla necessità che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali presidiate dalla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività, v. le citate sentenze n. 11/2008 e n. 462/2006.
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Rimessione in termini per mancata o tardiva costituzione dell'opponente dovuta a causa ad esso non imputabile - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto di difesa - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente la rimessione in termini per la mancata o tardiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, dovuta a causa ad esso non imputabile, quantomeno limitatamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti prima della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 107/2004. Il rimettente non motiva adeguatamente in ordine alla rilevanza e non cerca un'interpretazione costituzionalmente orientata. -Sulla inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280 e n. 227/2007. -Sulla inammissibilità per omessa verifica di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., citate, ordinanze n. 343 e n. 70/2007. -V., citata, sentenza n. 120/1976, che ha ammesso l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per chi non ha potuto fare opposizione per caso fortuito o forza maggiore.
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché contrarietà al principio del giusto processo - Proposizione di due questioni distinte, concernenti disposizioni diverse in rapporto di alternatività irrisolta - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163- bis , cod. proc. civ. Infatti, il rimettente non spiega quale rapporto intercorra tra le due questioni da lui proposte (quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e quella sulla sanzione della improcedibilità, conseguente alla tardiva costituzione), né dà indicazioni riguardo ad una priorità o ad una subordinazione logica tra esse. Inoltre, la questione non appare sufficientemente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo . -Che non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alter natività irrisolta si legge, ad esempio, nelle ordinanze n. 407/2008, n. 296 e n. 62/2007, n. 128/2003, n. 107/2001, citate. -Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280, n. 227 e n. 92/2007.
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio a quo .
sentenza 18/2008massima n. 32071 Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Lamentata irragionevolezza della norma - Denunciata violazione del diritto di difesa e disuguaglianza fra le parti processuali - Insussistenza, per essere le lamentate conseguenze frutto della scelta dello stesso opponente - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l'abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore. - Su analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005.
sentenza 18/2008massima n. 32072 Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Asserito contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, del codice di procedura civile e 71 delle disposizioni di attuazione di detto codice, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario. L'assunto del giudice a quo , il quale, pur dando atto che la costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor più con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ritiene tuttavia non escluso il requisito della rilevanza sul presupposto che oggetto della questione sia la richiesta di una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine alla data della notificazione, e per altro verso additiva, nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte, contrasta con il principio secondo cui le sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il relativo rapporto definitivamente esaurito.
sentenza 18/2008massima n. 32073 Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 165 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Lamentato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Mancata motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente riferimento ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario. Difetta, invero, nell'ordinanza di rimessione la motivazione della non manifesta infondatezza con riferimento ai parametri invocati. - Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati, v., citate, ordinanze n. 114/2007; n. 39/2005; n. 126/2003.
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Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inconsapevole assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario di 90 giorni - Conseguente dimidiazione del termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Costituzione effettuata tra il quinto e il decimo giorno successivo alla notificazione della citazione - Improcedibilità dell'opposizione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo - Proposizione di due questioni in rapporto di alternatività ed insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163- bis cod. proc. civ. Il rimettente propone infatti due questioni, e precisamente quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente ove la concessione del termine a comparire, inferiore ai giorni novanta di cui all'art. 163- bis , primo comma, cod. proc. civ., sia stata involontaria, e quella della configurabilità della sanzione della improcedibilità, anche nel caso della tardiva costituzione, senza spiegare il rapporto esistente tra le stesse, così ponendo due quesiti indipendenti tra loro, e non dà indicazioni riguardo ad una priorità o subordinazione logica tra di essi; inoltre, la motivazione sulla rilevanza risulta insufficiente, posto che il rimettente non ha dimostrato che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole. - sulla inammissibilità di questioni poste in rapporto di alternatività irrisolta, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 296 e 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001). - sulla inammissibilità della questione, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 280, 227, 92 del 2007).
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - COSTITUZIONE DELL’OPPONENTE - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA DOVUTA A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - IMPROCEDIBILITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165 del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per l’asserita lesione del diritto di difesa, del diritto ad un giusto processo e per la ritenuta disparità di trattamento rispetto al processo ordinario. - Su questione analoga vedi, citata, nel senso della manifesta infondatezza, ordinanza n. 239/2000.
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 165-incombinatodisposto r.d. 1443/1940
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Improcedibilità per ritardo, non imputabile all’opponente, nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del diritto di difesa - Possibilità di una interpretazione conforme ai principî in tema di momento perfezionativo della notificazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere proseguito, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, quando il mancato rispetto del termine per l’iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione da parte dell’ufficiale giudiziario. L'omessa considerazione, infatti, della possibilità di offrire della norma impugnata una interpretazione coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di momento perfezionativo della notificazione con le sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – e segnatamente con il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - priva di rilevanza la relativa questione.
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell’opponente - Improponibilità o improseguibilità dell’opposizione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - secondo cui il comportamento negligente dell'ufficiale giudiziario che ha impedito la tempestiva costituzione, sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore - risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.
sentenza 18/2002massima n. 26783 Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Esecutorietà del decreto per mancata o tardiva costituzione in giudizio dell’opponente - Ritenuta preclusione alla riproposizione dell’opposizione, anche in pendenza del termine per l’opposizione e se l’improcedibilità non sia stata dichiarata - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra attore e convenuto e asserito contrasto con il diritto di difesa dell’opponente - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
L'art. 647 del codice di procedura civile, secondo il suo inequivoco tenore testuale, condiziona il decreto di esecutività solo alla "mancata opposizione nel termine stabilito", sicché è consentito riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto, in relazione sia ad un vizio dell'atto di opposizione in sé sia alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'erroneo presupposto interpretativo che sia precluso riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.
sentenza 18/2002massima n. 26785 Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione del termine di comparizione - Decorrenza dalla notificazione, anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscibilita' del dies 'a quo' - Asserita, non giustificata, equiparazione di situazioni diverse (dell'attore nel processo ordinario e di quello nell'opposizione a decreto ingiuntivo), con limitazione del diritto di difesa dell'opponente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma secondo, 647 e 165, comma primo, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Va, infatti, osservato che: a) le situazioni poste a raffronto (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e processo ordinario di cognizione) ai fini della denunciata disparita' di trattamento non sono tra loro comparabili, sicche', e' da escludere qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost; b) e' del pari insussistente la lamentata lesione del diritto di difesa in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non e' invocabile il principio affermato da questa Corte in tema di decorrenza del termine di riassunzione del processo (principio secondo cui la garanzia riconosciuta dall'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilita' del momento iniziale di decorrenza di un termine, onde assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza) perche' nel suddetto procedimento e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di comparazione; c) la soluzione auspicata dai rimettenti in merito al momento dal quale far decorrere il termine 'de quo' introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice (non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica). L.T.
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 165 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 647 - IPOTESI IN CUI NON ABBIA POTUTO AVER LUOGO LA TEMPESTIVA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - NON E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DELLA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 647, c.p.c., sollevata sotto il profilo che detta norma non prevede la possibilita' della riassunzione del processo quando la tempestiva costituzione dell'opponente, di seguito alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non abbia potuto aver luogo per la sopravvenuta morte del nominato procuratore o comunque per causa di forza maggiore. A riguardo la Corte ha osservato che durante il periodo compreso tra la data di notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quella di scadenza del termine utile per la costituzione dell'opponente, e sempre che non intervenga la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, non si ha l'interruzione del processo e per cio' di esso non e' ipotizzabile la riassunzione: conseguentemente l'art. 647 c.p.c., non contiene e non puo' logicamente contenere la norma relativa alla mancata previsione della possibilita' della riassunzione del processo.