Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Locazione - Locazione di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto per morosità - Facoltà e non obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento - Denunciata disparità tra le due parti processuali, violazione del dovere di solidarietà e del principio del giusto processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 145002).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente e perplessa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 660, sesto comma, e 663 cod. proc. civ e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevedono la facoltà, e non l'obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento. Le questioni sono state sollevate in un momento processuale nel quale un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcuna incidenza per la definizione del giudizio (ovvero nell'udienza fissata per la verifica dell'esatto adempimento del conduttore a seguito della concessione del termine di grazia); né il rimettente si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità che ritiene la richiesta del termine di grazia non compatibile con l'opposizione alla convalida e comunque ne comporta la implicita rinuncia, rilevandosi, infine, una sostanziale contraddittorietà del petitum .
Riguarda ancheart. 663 Codice di procedura civileart. 55 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE E PER IL CONDUTTORE DI COSTITUIRSI DIRETTAMENTE IN UDIENZA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., che consentendo alle parti, nello speciale procedimento di convalida dello sfratto, di costituirsi anche in udienza, senza rispettare i termini di costituzione previsti per il processo di cognizione ordinario, renderebbe difficoltosa la difesa in giudizio. Difatti il contenuto della domanda ed i termini in cui essa e' proposta dal locatore sono gia' conosciuti dalla parte intimata con la notifica della citazione e il termine di comparizione assicura l'esercizio della difesa; inoltre rientra nella discrezionalita' del legislatore conformare gli istituti del processo con il limite della non irrazionalita' della disciplina, limite che non risulta superato, dovendosi considerare - accanto alla particolare disciplina del procedimento per convalida di sfratto, che attribuisce all'intimato la facolta' di comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida - che in tale procedimento non sono previste preclusioni o decadenze, destinate ad operare solo nell'eventuale giudizio di cognizione che segue in caso di opposizione. - Cfr., sulla discrezionalita' del legislatore in relazione all'opera di conformazione del processo, sentenza n. 94/1996 ed ordinanza n. 305/1998. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 667 Codice di procedura civileart. 663 Codice di procedura civile
SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - CONSEGUENZE - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARLE NELL'ATTO DI CITAZIONE - ORDINANZA DI CONVALIDA - APPELLO E REVOCAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - COD.PROC.CIV., ARTT. 660, 663, COMMA PRIMO, E 668. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24, COMMA SECONDO, E 111, COMMA PRIMO.
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate infondate con precedenti pronunce quando il giudice a quo non prospetti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia` esaminati dalla Corte. Le lamentate carenze o inadeguatezze di uno strumento processuale non sono risolvibili se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale puo` risultare esclusivamente dall'attivita` legislativa. Nel procedimento per convalida di sfratto non sono rilevanti le questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza di convalida. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 660, 663, comma primo, e 668 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979.
sentenza 69/1988massima n. 10243 Riguarda ancheart. 668 Codice di procedura civileart. 663 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - INTIMAZIONE - MODALITA' DI NOTIFICAZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO - TERMINE DI COMPARIZIONE - CONGRUITA' - GARANZIE PER LA OPPOSIZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
A parte la possibilita' di ricorrere a modalita' di notificazione diverse da quella contemplata dall'art. 140 c.p.c. - prevista dall'art. 660, comma terzo c.p.c. - per l'intimazione di licenza o di sfratto, e' comunque consentito, al giudice, dall'art. 663, comma primo, c.p.c., di disporre la rinnovazione della intimazione anche se appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Spetta al potere discrezionale del legislatore fissare modalita' temporali di comparizione diversificate in ragione del carattere monocratico o collegiale del giudice ovvero del rito ordinario o speciale dal giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposto in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. anche alla luce della sentenza costituzionale n. 89 del 1972 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 668 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione, non fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. - Cfr. sent. n. 89/1972.
Riguarda ancheart. 313 Codice di procedura civileart. 140 Codice di procedura civile
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE O ALTRO USO - PROCEDIMENTI SPECIALI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Riguarda ancheart. 658 Codice di procedura civileart. 663 Codice di procedura civileart. 665 Codice di procedura civileart. 657 Codice di procedura civileart. 659 Codice di procedura civileart. 661 Codice di procedura civilee altri 6
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - TERMINI PER LA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 121/1984.
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura civileart. 313 Codice di procedura civile