Art. 70 c.p.c. — Intervento in causa del pubblico ministero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →
[1]Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:
- 1)nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
- 2)nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
- 3)nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
- 4)nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;
- 5)negli altri casi previsti dalla legge.
[2]Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
[3]Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva