Art. 70 c.p.c. — Intervento in causa del pubblico ministero
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[1]Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:
- 1)nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
- 2)nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
- 3)nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
- 4)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533));
- 5)negli altri casi previsti dalla legge.
[2]Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
[3]Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 4 luglio 1996 · versione 21 su Normattiva