Art. 70 c.p.c.Intervento in causa del pubblico ministero

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[1]Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:

  • 1)nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
  • 2)nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
  • 3)nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
  • 4)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533));
  • 5)negli altri casi previsti dalla legge.

[2]Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

[3]Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 4 luglio 1996 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art70 · fonte su Normattiva